Statuto

 TATUTO ACD Rieti

Art. 1- Denominazione
È costituita l’Associazione Custodi Giudiziari e Delegati di Rieti, anche denominata per brevità ACD Rieti.

Art. 2- Sede
L’associazione ha sede legale in Rieti, presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti, sita presso il Palazzo di Giustizia alla Piazza Bachelet e potrà istituire sedi secondarie, uffici e sezioni in altre località, anche all’estero.

Art. 3 – Durata
L’associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Oggetto
L’ ACD Rieti è un’associazione culturale senza fini di lucro, assolutamente apartitica e apolitica, aperta all’adesione dei soli professionisti avvocati iscritti all’Albo degli Avvocati di Rieti e inseriti nell’elenco dei professionisti ex artt. 169 ter e 179 ter Disp. Att. C.p.c. del Foro di Rieti. L’associazione è costituita precipuamente come centro di aggregazione, conoscenza, formazione, incontro e confronto tra i professionisti avvocati di cui sopra. Per la realizzazione dei propri fini, l’associazione utilizza tutti i possibili mezzi di comunicazione e di espressione, promuovendo e svolgendo, anche in collaborazione con altri enti, le seguenti attività, la cui elencazione è da considerarsi indicativa e non esaustiva: – istituire e gestire attività di orientamento, ricerca, sperimentazione, supporto e informazione all’attività degli associati; – realizzare iniziative formative e di aggiornamento professionale; – assumere e sostenere ogni iniziativa legislativa e regolamentare ritenuta utile all’attività svolta dagli associati; – promuovere studi, conferenze, seminari, dibattiti, inchieste, sondaggi, ricerche e, in generale, attività culturali che siano di interesse degli associati, curando anche la pubblicazione di testi e manuali; – realizzare e pubblicare periodici (esclusi i quotidiani), cd-rom, prodotti editoriali elettronici, pubblicazioni comunque connesse agli scopi della associazione, creare collegamenti a reti telematiche, realizzare siti internet, creare reti di comunicazione tra soggetti con simili finalità; – creare sinergie tra gli associati nello svolgimento della rispettiva attività, ferma la responsabilità dei singoli con riferimento agli incarichi ricevuti; – sensibilizzare gli organi interessati, tra i quali primariamente gli Uffici Giudiziari e l’Ordine professionale di appartenenza, affinché siano tutelati gli interessi e risolti i problemi relativi all’attività svolta dagli associati; – rappresentare, tutelare e farsi portavoce degli associati innanzi agli Uffici Giudiziari. Per lo svolgimento delle specifiche attività, l’associazione può avvalersi della collaborazione di altre associazioni, enti similari, università, istituti di ricerca, enti pubblici e privati, secondo le modalità da stabilirsi in apposite convenzioni; potrà partecipare a gare e concorsi, richiedendo, eventualmente, finanziamenti, anche agevolati.

Art. 5 -Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione: – l’Assemblea degli associati; – il Consiglio Direttivo; – il Presidente; – il Vice Presidente; – il Segretario; – il Tesoriere; – il Comitato Scientifico.

Art. 6 -Categorie di associati
Gli associati si distinguono in: – fondatori, indicati nell’atto costitutivo;- ordinari. Tutti gli associati hanno diritto di voto in Assemblea, purché risultino in regola con il pagamento di ogni somma a qualsiasi titolo dovuta all’associazione.

Art. 7 -Ammissione e recesso dall’associazione
L’ammissione all’associazione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente Statuto e deliberata con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo, la quale delibera a propria discrezione nel rispetto dello spirito e degli scopi
perseguiti dall’associazione. Le delibere sulle domande di affiffilss1one sono inoppugnabili. I soggetti la cui domanda di ammissione all’associazione sia stata respinta possono riproporre la propria domanda non prima che sia trascorso il termine di un anno dalla data di presentazione della precedente domanda. Il socio può recedere con comunicazione scritta da inviare al Presidente e al Segretario p.t. ovvero all’indirizzo Pec dell’Associazione senza alcun diritto al rimborso della quota per l’anno in corso.

Art. 8 -Materie di competenza esclusiva dell’Assemblea
Sono di competenza esclusiva dell’Assemblea degli associati le seguenti materie: – approvazione del rendiconto corredato dalla relazione annuale e del conto preventivo predisposti dal Tesoriere; – elezione dei membri del Consiglio Direttivo; – modifica dello statuto e scioglimento dell’associazione – assunzione delle deliberazioni relative alla stipula e scioglimento di contratti di lavoro e di collaborazione.

Art. 9 -Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo degli associati o la metà dei membri del Consiglio Direttivo. Nella richiesta di convocazione devono essere indicate le materie da trattare e le eventuali proposte che si intendono sottoporre all’Assemblea. L’Assemblea deve in ogni caso essere convocata almeno una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione dei bilanci. L’Assemblea può essere convocata sia presso la sede dell’associazione sia altrove. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, da inviare con un preavviso di almeno 1 O ( dieci) giorni rispetto alla data fissata per la riunione, può essere redatto su qualsiasi supporto ( cartaceo o magnetico) e può essere spedito agli associati con qualsiasi sistema di comunicazione ( compresi il telefax e la posta elettronica, PEC). L’Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare
qualora siano presenti tutti gli associati.

Art. 10 – Rappresentanza all’Assemblea
La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta e firmata, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola Assemblea e non può essere rilasciata in bianco. Il rappresentato può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega. Un unico soggetto non può in ogni caso rappresentare in Assemblea più di cinque associati.

Art. 11 – Presidenza dell’Assemblea
La Presidenza dell’Assemblea spetta al Presidente ovvero a chi abbia facoltà di sostituirlo secondo le previsioni del presente statuto. In via subordinata l’Assemblea designa a maggioranza semplice dei presenti come presidente uno qualsiasi degli intervenuti. Il Presidente dell’Assemblea è assistito dal Segretario ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un associato che svolga funzioni di segretario designato dall’Assemblea a maggioranza semplice dei presenti. Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione cieli’ Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni, firma il verbale delle adunanze.

Art. 12 – Quorum decisionali dell’Assemblea
Le decisioni assembleari in prima convocazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli assoe1at1. L’Assemblea delibera in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione deve essere in ogni caso deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti che rappresentino almeno la maggioranza degli associati.

Art. 13 – Verbalizzazione dell’Assemblea
Le decisioni cieli’ Assemblea devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura del Segretario nel libro delle decisioni dell’Assemblea, consultabile da qualsiasi associato.

Art. 14 – Il Presidente
Il Presidente: – è il legale rappresentante dell’associazione; – convoca le Assemblee e il Consiglio Direttivo e ne presiede le adunanze firmando le relative deliberazioni; – firma il rendiconto corredato dalla relazione annuale e il conto preventivo predisposti dal Tesoriere; – vista di regola la corrispondenza. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal membro del Consiglio Direttivo che risulti associato ininterrottamente da maggior tempo o, in via subordinata, dal Consigliere più anziano. In caso di morte o dimissioni del Presidente prima della scadenza del mandato, le sue funzioni, limitate tuttavia all’ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente. Il Presidente è rieleggibile per un solo altro mandato consecutivo.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi associativi. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni: – elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere nonché, fra gli associati, il Comitato Scientifico; – delega proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, fermo restando che gli incarichi eventualmente affidati sono svolti in collaborazione con il Presidente; – adotta qualsiasi iniziativa volta a dare la migliore organizzazione alla vita associativa, ivi incluso quella di emanare regolamenti nel rispetto dei principi ispiratori del presente Statuto; – assume tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione dell’associazione, – esegue le deliberazioni dell’Assemblea relative alla stipula e scioglimento di contratti di lavoro e di collaborazione; – determina l’importo delle quote associative, fissandone modalità e termini di pagamento;- delibera in ordine all’ammissione di nuovi associati. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea tra gli associati ogni 2 (due) anni ed è composto da 7 (sette) membri. Ad eccezione per la costituzione del primo Consiglio Direttivo e per le prime elezioni, sono nominabili membri del Consiglio Direttivo gli associati che risultino tali da almeno 1 (uno) anno a decorrere dalla data nella quale è stata deliberata la loro ammissione. I Consiglieri sono rieleggibili per un solo altro mandato consecutivo; a tal fine non si computa il mandato conferito dai soci fondatori. Ove cessino dalla carica uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri devono provvedere a nominarne in sostituzione, purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati dall’Assemblea e scegliendo, laddove esistenti, i Consiglieri non eletti. Ove cessi dalla carica la maggioranza dei Consiglieri, l’Assemblea deve provvedere alla sostituzione dei membri cessati; i soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese eventualmente sopportate per ragioni del loro ufficio solo previa specifica autorizzazione dell’assemblea.

Art. 16 – Adunanze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si raduna, sia nella sede dell’associazione, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima dell’adunanza a ciascun membro. L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto ( cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica e la PEC).
Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà in ogni caso contenere l’elencazione delle materie da trattare. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il membro astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero da chi abbia facoltà di sostituirlo secondo le previsioni del presente statuto. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, se invitati dal Presidente, i membri del Comitato Scientifico. Il Consigliere che risulti in conflitto d’interessi non può esercitare il diritto di voto.

Art. 17 – Rappresentanza dell’associazione
La rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovrannazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente. Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori speciali e può pure deliberare che l’uso della firma associativa sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a propri membri.

Art. 18 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo statuto e da eventuali regolamenti assunti dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Il Segretario
Il Segretario collabora con il Presidente e cura l’esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna all’associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

Art. 20 – Il Tesoriere
Il Tesoriere tiene la contabilità dell’associazione, incassa le entrate ed esegue i pagamenti secondo la direttive del Consiglio Direttivo, redige il rendiconto corredato dalla relazione annuale e il conto preventivo da far approvare al Consiglio Direttivo.

Art. 21- Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico promuove studi, conferenze, seminari, dibattiti, inchieste, sondaggi, ricerche e, in generale, attività culturali che siano di interesse degli associati, curando anche la pubblicazione di testi, manuali, vademecum, protocolli e modulistica a favore degli iscritti. Inoltre realizza e pubblica periodici (esclusi i quotidiani), cd-rom, prodotti editoriali elettronici, pubblicazioni comunque connesse agli scopi della associazione, crea collegamenti a reti telematiche, realizza siti internet, crea reti di comunicazione tra soggetti con simili finalità. Il Comitato Scientifico è eletto dal Consiglio Direttivo successivamente la sua nomina tra gli associati ogni 2 (due) anni ed è composto, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri. Ad eccezione per la costituzione del primo Comitato Scientifico, sono nominabili membri del Comitato Scientifico gli associati che risultino tali da almeno 1 (uno) anno a decorrere dalla data nella quale è stata deliberata la loro ammissione. I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili per un solo altro mandato consecutivo; a tal fine non si computa il mandato conferito dal Consiglio Direttivo provvisorio nominato dai soci fondatori. Ove cessino dalla carica uno o più membri del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo provvede a nominarne in sostituzione. I soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. Ai membri del Comitato Scientifico spetta il rimborso delle spese eventualmente sopportate per ragioni del loro ufficio solo previa delibera dell’Assemblea.

Art. 22 – Prestazioni degli associati
Le prestazioni degli associati in favore dell’associazione per il perseguimento delle sue finalità sono fornite a titolo gratuito. Potranno essere rimborsate le spese vive documentate sostenute nell’espletamento di specifici incarichi conferiti agli associati dal Consiglio Direttivo solo previa delibera dell’Assemblea ..

Art. 23 – Procedimenti e sanzioni disciplinari
L’associato che operi contravvenendo ai principi ispiratori dell’attività dell’associazione ed alle previsioni statutarie ovvero regolamentari, ovvero compia gravi violazioni delle normative applicabili, è passibile dei seguenti provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo: – richiamo scritto; – censura; – sospensione dall’associazione; – revoca dalle cariche associative; – espulsione. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti. L’atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l’invito a far pervenire al Consiglio Direttivo entro 15 ( quindici) giorni le deduzioni scritte dell’interessato ovvero la richiesta di essere ascoltato personalmente. Ogni decisione del Consiglio Direttivo in materia disciplinare deve essere comunicata per iscritto agli interessati. Il Consiglio Direttivo, nei casi di particolare gravità, può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/ o procedere, assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare dell’interessato.

Art. 24 – Risorse economiche
Per lo svolgimento delle proprie attività e per il suo funzionamento l’associazione trae le necessarie risorse economiche da: – quote e contributi degli associati; – erogazioni liberali degli associati e di terzi; – contributi di Organismi Internazionali, dell’Unione Europea, dello Stato, degli Enti Locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati e da realizzarsi nell’ambito dei fini statutari; – eredità, donazioni e legati; – entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; – entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali convegni, corsi, seminari, mostre, feste e sottoscrizioni anche a premi; – entrate compatibili con le finalità associative, dell’associazionismo di promozione sociale e di volontariato e/ o derivanti dal possesso di quote o di azioni di società di capitali, ovvero di altra tipologia di investimento, anche immobiliare.

Art. 25 – Scioglimento
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’associazione è devoluto all’Ordine degli Avvocati di Rieti.

Art. 26 – Norme di Rinvio
Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile oltre alle norme contenute nei regolamenti in materia e in quelli eventualmente approvati dal Consiglio Direttivo.

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Iscritta all'elenco dei Custodi e Delegati del Tribunale di Rieti dal 2009.

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